- L’Agente di Calciatori ha l’obbligo di svolgere il suo lavoro coscienziosamente e di comportarsi, nell'espletamento della propria attività professionale ed in altre pratiche commerciali, in maniera degna di rispetto e confacente alla professione svolta.
- L’Agente di Calciatori si impegna incondizionatamente all'osservanza degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni degli organi competenti della FIFA, delle Confederazioni e delle relative Federazioni nazionali.
- L’Agente di Calciatori dovrà attenersi a criteri di verità, chiarezza ed obiettività nei rapporti con il proprio cliente, con le controparti negoziali ed altri soggetti.
- L’Agente di Calciatori dovrà tutelare gli interessi del proprio cliente nel rispetto della legge e con imparzialità, instaurando rapporti giuridici trasparenti.
- Nelle trattative con le proprie controparti contrattuali e con altri soggetti, l’Agente di Calciatori non dovrà venire meno al rispetto dei loro diritti. In particolare, dovrà rispettare i rapporti contrattuali dei professionisti suoi colleghi, astenendosi da qualunque iniziativa volta a sottrarre clienti ad altri soggetti.
- a) L’Agente di Calciatori dovrà tenere un minimo di contabilità per quanto concerne la propria attività. In particolare, dovrà essere in grado di fornire prove delle sue attività in qualsiasi momento, attraverso un’adeguata documentazione e altre registrazioni.
b) Egli dovrà aggiornare coscienziosamente detti libri contabili, effettuando registrazioni dettagliate e scrupolose di tutte le operazioni svolte.
c) Su richiesta di qualsiasi autorità che svolga indagini relativamente ai casi di natura disciplinare e ad altre controversie, l’Agente di Calciatori dovrà essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinente al caso in esame.
d) L’Agente di Calciatori dovrà esibire fatture che documentino i propri compensi, spese e altri costi a prima richiesta del proprio cliente. - È fatto divieto all'Agente di Calciatori di ricorrere alla giustizia ordinaria con riferimento ad eventuali controversie, così come stabilito nello Statuto FIFA; l'Agente di Calciatori dovrà in simili circostanze presentare il proprio reclamo alla giurisdizione della competente Federazione nazionale o alla FIFA.
Codice di Condotta Professionale
